Accordo

Art. 24

In vigore dal 24 gen 1967
. Ogni autoveicolo deve essere munito del documento nazionale di circolazione contenente il numero di immatricolazione, il nome o la marca del costruttore dell'autoveicolo, i numeri del motore e del telaio, il numero dei posti viaggiatori o la portata utile, il nome e l'indirizzo del proprietario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 24 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso. — Testo vigente | Portale Normativo