Art. 24
Accordo

Art. 24

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In vigore dal 24 gen 1967
. Ogni autoveicolo deve essere munito del documento nazionale di circolazione contenente il numero di immatricolazione, il nome o la marca del costruttore dell'autoveicolo, i numeri del motore e del telaio, il numero dei posti viaggiatori o la portata utile, il nome e l'indirizzo del proprietario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-24