Accordo
Art. 28
In vigore dal 24 gen 1967
.
I biglietti di viaggio sono pagati nella moneta della Parte
contraente nel territorio della quale essi sono rilasciati.
Analogamente potranno essere pagati i biglietti di andata e ritorno
qualora le Autorità competenti delle Parti contraenti ne autorizzino il rilascio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-28