Accordo
Art. 33
In vigore dal 24 gen 1967
.
I trasportatori e il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei
quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme sulla circolazione e sui trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente nel territorio della quale il trasporto è eseguito.
Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si
risponde davanti alle Autorità competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-33