Accordo

Art. 33

In vigore dal 24 gen 1967
. I trasportatori e il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme sulla circolazione e sui trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente nel territorio della quale il trasporto è eseguito. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-33

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