Accordo
Art. 36
In vigore dal 24 gen 1967
.
Le imprese la cui sede si trova nel territorio di una delle Parti contraenti che effettuano il trasporto delle merci secondo le clausole del presente Accordo, sono tenute al pagamento delle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente stabilite nell'Allegato n. 1 che forma parte integrante del presente Accordo.
Le imprese la cui sede si trova nella zona di frontiera indicata
nell'Allegato n. 2, che forma parte integrante del presente Accordo, e che effettuano il trasporto delle merci nella zona stessa secondo le clausole del presente Accordo, sono esenti, sulla base della reciprocità, dalle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati.
Le imprese la cui sede si trova nel territorio di una delle Parti contraenti e che effettuano il trasporto dei viaggiatori secondo le clausole del presente Accordo sono tenute al pagamento delle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente secondo le leggi nazionali in vigore in tale territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-36