Accordo
Art. 34
In vigore dal 24 gen 1967
.
In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo
commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato deve - su richiesta dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - applicare una delle sanzioni seguenti:
a) avvertimento semplice;
b) avvertimento con diffida che in caso di recidiva si farà
luogo all'applicazione delle misure previste dal successivo paragrafo c);
c) nel trasporto delle merci: ritiro a titolo temporaneo o
definitivo della autorizzazione;
nel trasporto dei viaggiatori: una delle sanzioni previste
dalle disposizioni vigenti nel Paese del trasportatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-34