Accordo

Art. 34

In vigore dal 24 gen 1967
. In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato deve - su richiesta dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - applicare una delle sanzioni seguenti: a) avvertimento semplice; b) avvertimento con diffida che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dal successivo paragrafo c); c) nel trasporto delle merci: ritiro a titolo temporaneo o definitivo della autorizzazione; nel trasporto dei viaggiatori: una delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti nel Paese del trasportatore.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-34

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