Accordo
Art. 35
In vigore dal 24 gen 1967
.
I trasferimenti valutari derivanti dal presente Accordo vengono
effettuati in conformità delle disposizioni vigenti tra i due Paesi in materia di pagamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-35