Accordo
Art. 39
In vigore dal 24 gen 1967
.
Per quanto riguarda la procedura doganale, nel caso in cui il
trasportatore desideri utilizzare per il carico le facilitazioni del sistema di "carnet T. I. R." le Parti contraenti convengono di osservare completamente le disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di convenzione internazionale doganale per il turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada (Convenzione T. I. R.) datato a Ginevra il 16 giugno 1949 così come modificato dal Protocollo addizionale del 28 novembre 1952.
Nel caso che le Parti contraenti ratificassero in seguito la
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (Ginevra 1956) e la Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci in regime di "carnet T. I. R." (Ginevra 1959) si intende che le disposizioni di tali convenzioni saranno applicate nelle relazioni tra le due Parti contraenti per quello che riguarda il trattamento doganale da accordare alle merci ed ai veicoli trasportati commercialmente su strada.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-39