Art. 2
In vigore dal 24 gen 1967
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all' dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 novembre 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI - SCALFARO - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-rd-2