Accordo

Art. 40

In vigore dal 24 gen 1967
. Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica da parte dei due Paesi contraenti ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno se almeno una delle Parti contraenti non lo denunci prima di tre mesi dalla scadenza. FATTO in Belgrado il 27 luglio 1960, in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua serbo-croata, facenti tutti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica Federale di Jugoslavia B. BOGOVAC Per il Governo della Repubblica italiana Alberto BERIO
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-40

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Art. 40 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso. — Testo vigente | Portale Normativo