Accordo
Art. 40
In vigore dal 24 gen 1967
.
Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica da parte dei due
Paesi contraenti ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Il presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno se almeno una delle Parti contraenti non lo denunci prima di tre mesi
dalla scadenza.
FATTO in Belgrado il 27 luglio 1960, in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua serbo-croata, facenti tutti
egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica Federale di Jugoslavia
B. BOGOVAC
Per il Governo della Repubblica italiana
Alberto BERIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-40