Accordo
Art. 30
In vigore dal 24 gen 1967
.
Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei
documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune
accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti Assicurazione
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-30