Accordo
Art. 31
In vigore dal 24 gen 1967
.
Tutte le imprese che effettuano il trasporto internazionale di
viaggiatori e di merci debbono impiegare solamente autoveicoli coperti da una polizza di assicurazione, valevole nei due Paesi, contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati.
L'ammontare delle somme massimali fissate dalla polizza di
assicurazione deve corrispondere a quello prescritto nel territorio della Parte contraente in cui esso è più elevato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-31