Accordo

Art. 31

In vigore dal 24 gen 1967
. Tutte le imprese che effettuano il trasporto internazionale di viaggiatori e di merci debbono impiegare solamente autoveicoli coperti da una polizza di assicurazione, valevole nei due Paesi, contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati. L'ammontare delle somme massimali fissate dalla polizza di assicurazione deve corrispondere a quello prescritto nel territorio della Parte contraente in cui esso è più elevato.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-31

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Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso. — Testo vigente | Portale Normativo