Accordo
Art. 32
In vigore dal 24 gen 1967
.
Il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il
trasporto ai termini del presente Accordo passa nel territorio dell'altra Parte contraente munito di un passaporto ordinario.
Il visto è rilasciato con una procedura accelerata e per una
durata da un minimo di tre mesi fino ad un anno e per più viaggi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-32