Art. 32
Accordo

Art. 32

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In vigore dal 24 gen 1967
. Il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo passa nel territorio dell'altra Parte contraente munito di un passaporto ordinario. Il visto è rilasciato con una procedura accelerata e per una durata da un minimo di tre mesi fino ad un anno e per più viaggi.
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