Art. 28
Accordo

Art. 28

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In vigore dal 24 gen 1967
. I biglietti di viaggio sono pagati nella moneta della Parte contraente nel territorio della quale essi sono rilasciati. Analogamente potranno essere pagati i biglietti di andata e ritorno qualora le Autorità competenti delle Parti contraenti ne autorizzino il rilascio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-28