Accordo
Art. 21
In vigore dal 24 gen 1967
.
Le imprese debbono possedere la capacità tecnica, commerciale e
professionale necessaria per eseguire in modo soddisfacente il trasporto internazionale. Il vettore deve impiegare personale sufficientemente esperto e qualificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-21