Art. 21
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Art. 21

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In vigore dal 24 gen 1967
. Le imprese debbono possedere la capacità tecnica, commerciale e professionale necessaria per eseguire in modo soddisfacente il trasporto internazionale. Il vettore deve impiegare personale sufficientemente esperto e qualificato.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-21