Accordo
Art. 17
In vigore dal 24 gen 1967
.
Le autorizzazioni ad effettuare il trasporto di merci vengono
rilasciate soltanto per viaggi singoli ed il trasporto eseguito con rimorchio è considerato quale viaggio a parte.
Le Autorità competenti delle Parti contraenti determinano di
comune accordo e su basi di reciprocità il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciare ogni anno, valevoli distintamente per trasporti da effettuarsi in partenza e con destinazione nelle zone di frontiera e per trasporti per tutto il restante territorio dell'altro Paese, ivi comprese le autorizzazioni relative al transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-17