Accordo

Art. 17

In vigore dal 24 gen 1967
. Le autorizzazioni ad effettuare il trasporto di merci vengono rilasciate soltanto per viaggi singoli ed il trasporto eseguito con rimorchio è considerato quale viaggio a parte. Le Autorità competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo e su basi di reciprocità il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciare ogni anno, valevoli distintamente per trasporti da effettuarsi in partenza e con destinazione nelle zone di frontiera e per trasporti per tutto il restante territorio dell'altro Paese, ivi comprese le autorizzazioni relative al transito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-17

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