Accordo
Art. 12
In vigore dal 24 gen 1967
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Per tutti gli altri servizi di autobus non previsti negli articoli precedenti è necessario ottenere preventivamente per ogni singolo, caso una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.
L'autorizzazione è rilasciata alle imprese in base ad una domanda indirizzata da queste all'Autorità competente della Parte contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede.
Detta domanda deve contenere la destinazione del viaggio,
l'itinerario, la finalità del viaggio stesso, la descrizione del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.
L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione accompagnandole con tutta la documentazione richiesta e con l'autorizzazione ad effettuare il trasporto sul proprio territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-12