Accordo

Art. 9

In vigore dal 24 gen 1967
. Per effettuare un servizio di navette fra due località di cui una è situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, e necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti. L'autorizzazione è accordata alle imprese sulla base di una domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede. La domanda deve indicare la finalità del servizio, lo itinerario, il numero dei viaggi a navette, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio, la descrizione dei veicoli da utilizzare e tutte quelle altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente l'Autorità competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorità competente dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate dalla documentazione prescritta nonché dall'autorizzazione che permette di effettuare il richiesto trasporto sul proprio territorio. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie decisioni nel più breve tempo possibile.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-9

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