Accordo
Art. 11
In vigore dal 24 gen 1967
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I trasporti previsti alle lettere a) e b) del precedente sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
Nel caso previsto alla lettera c) dello stesso articolo,
l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente le cui Autorità competenti si impegnano a decidere con benevolenza in proposito con la massima urgenza.
Quando i servizi di cui al precedente comma comportano più viaggi in tempi successivi sarà tenuto particolarmente conto delle intese tra i vettori dei due Paesi dirette a stabilire una cooperazione per l'effettuazione di tali trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-11