Accordo
Art. 16
In vigore dal 24 gen 1967
.
Non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo
precedente:
a) i trasporti funebri;
b) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
c) i trasporti di cavalli e veicoli da corsa e di tutte le
attrezzature destinate a manifestazioni sportive;
d) i trasporti del materiale e delle decorazioni teatrali;
e) i veicoli attrezzati per riprese radiotelevisive e
cinematografiche;
f) i trasporti per trasloco di mobili e masserizie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-16