Accordo

Art. 16

In vigore dal 24 gen 1967
. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente: a) i trasporti funebri; b) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; c) i trasporti di cavalli e veicoli da corsa e di tutte le attrezzature destinate a manifestazioni sportive; d) i trasporti del materiale e delle decorazioni teatrali; e) i veicoli attrezzati per riprese radiotelevisive e cinematografiche; f) i trasporti per trasloco di mobili e masserizie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-16

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