Accordo
Art. 19
In vigore dal 24 gen 1967
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Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente
il carico di merci che debbono essere scaricate sul territorio della medesima altra parte.
È altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-19