Accordo

Art. 22

In vigore dal 24 gen 1967
. Il trasporto internazionale di viaggiatori, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli che assicurino la comodità e la sicurezza dei viaggiatori.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso. — Testo vigente | Portale Normativo