Art. 23
Accordo

Art. 23

23 / 40
In vigore dal 24 gen 1967
. Il trasporto internazionale di merci, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli idonei al trasporto stesso e mantenuti in buono stato di efficienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-23