Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 24 gen 1967
. Le imprese non possono effettuare servizio locale di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorità competenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-4