Art. 12

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all' della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammessa opposizione allo stesso ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi. Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all' della legge 27 dicembre 1953, n. 968. È ammessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 13 luglio 1966, n. 610 (Art. 12 Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo