Art. 8
LEGGE 13 luglio 1966, n. 610
In vigore dal 23 ago 1966
Nei casi previsti dagli della presente legge e dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all' della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.
I compiti dell'ISES di cui all' della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.
Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.
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