Art. 11
LEGGE 13 luglio 1966, n. 610
In vigore dal 23 ago 1966
È concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il premio è corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalità di pagamento del contributo.
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