Art. 10

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
A modifica dell' della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, semprechè nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unità immobiliari, il ripristino può essere consentito nel Comune di nuovo domicilio. Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all' della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo