Art. 7
LEGGE 13 luglio 1966, n. 610
In vigore dal 23 ago 1966
Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell' della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo è portato da quattro a sei anni.
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