Art. 2
LEGGE 13 luglio 1966, n. 610
In vigore dal 23 ago 1966
Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa al contributo medesimo, fermo restante il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
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