Art. 1

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire 4.000.000 per unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma. Detto beneficio è limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unità di abitazione, nonchè ai proprietari di non oltre due unità immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unità di abitazione. Nella costruzione delle unità immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario può ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unità immobiliare.
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