Art. 4
LEGGE 13 luglio 1966, n. 610
In vigore dal 23 ago 1966
Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall' della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.
Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge.
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