Art. 4

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall' della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari. Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge.
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LEGGE 13 luglio 1966, n. 610 (Art. 4 Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo