Art. 9

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
A modifica dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e del secondo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, notificandola altresì agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari.
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LEGGE 13 luglio 1966, n. 610 (Art. 9 Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo