Art. 19

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
Le cartelle emesse ai sensi dell' sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.
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LEGGE 13 luglio 1966, n. 610 (Art. 19 Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo