Art. 17

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
I termini previsti dall', dal secondo comma dell' e dall' della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonchè il termine previsto dall' della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.
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LEGGE 13 luglio 1966, n. 610 (Art. 17 Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo