Art. 21
LEGGE 13 luglio 1966, n. 610
In vigore dal 23 ago 1966
Gli della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono sostituiti dal seguente articolo:
"Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, ove lo ritenga giustificato da necessità inerenti al piano o alla ricostruzione edilizia, può autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda ad espropriare, con facoltà di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell'abitato di cui all', lettera c), della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, destinate a demolizione, ricostruzione o riparazione o costruzione di edifici, nonchè quelle sottoposte a vincoli speciali. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si intende espropriare, nonchè da una relazione illustrativa delle modalità con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Nulla è innovato in ordine alla facoltà accordata ai Comuni dall' della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, di espropriare le aree nelle zone di espansione di cui all', lettera d), della stessa legge site fuori dell'abitato e destinate alle ricostruzioni e nuove costruzioni.
Il prefetto, su richiesta del Comune ovvero del Ministero dei lavori pubblici sostituitosi al Comune, autorizza l'occupazione d'urgenza delle aree di cui ai precedenti commi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Il decreto del prefetto, a cura dell'espropriante, deve essere notificato mediante messo comunale o ufficiale giudiziario ai proprietari interessati.
Le facoltà previste dal primo e secondo comma possono essere esercitate fino alla scadenza della validità del piano di ricostruzione. Le agevolazioni tributarie previste dall' della legge 27 ottobre 1951, numero 1402, cessano allo scadere del quinquennio dalla data di approvazione di ciascun esecutivo".
Storico versioni
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