Art. 15

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 e successive integrazioni legislative, è cespite ogni parte dell'immobile che, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 652, era da considerare, al momento del danno, come unità immobiliare.
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