Art. 13

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, per quanto di competenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici in base ai dati dell'istituto centrale di statistica.
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