Art. 13
LEGGE 13 luglio 1966, n. 610
In vigore dal 23 ago 1966
Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, per quanto di competenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici in base ai dati dell'istituto centrale di statistica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-13;610#art-13