Art. 13 · LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

Art. 13

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, per quanto di competenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici in base ai dati dell'istituto centrale di statistica.
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