Art. 14

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.
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LEGGE 13 luglio 1966, n. 610 (Art. 14 Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo