Art. 19 · LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

Art. 19

LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

In vigore dal 23 ago 1966
Le cartelle emesse ai sensi dell' sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.
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