ProtocolloCapo VI

Art. 17

In vigore dal 10 lug 1966
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede della Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità, le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e del Protocollo sui privilegi e le immunita', con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965. — Testo vigente | Portale Normativo