ProtocolloCapo VII

Art. 22

In vigore dal 10 lug 1966
Il presente Protocollo si applica anche alla Banca Europea per gli Investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca. La Banca Europea per gli Investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari. Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont apposè leurs signatures au bas du present Protocole. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld. Geschehen zu Brussel am achten April neunzehnhundertfunfundsechzig. Fait à Bruxelles, ce huit avril mil neuf cent soixante cinq. Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque. Gedaan te Brussel de achtste aprii negentienhonderd vijfenzestig. Paul-Henri SPAAK Kurt SCHMUECKER Maurice COUVE de MURVILLE Amintore FANFANI Pierre WERNER J.M.A.H. LUNS
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-22

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