ProtocolloCapo VII

Art. 21

In vigore dal 10 lug 1966
Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l' sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell' del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e del Protocollo sui privilegi e le immunita', con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965. — Testo vigente | Portale Normativo