Art. 21
ProtocolloCapo VII

Art. 21

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In vigore dal 10 lug 1966
Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l' sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell' del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
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