Protocollo›Capo V
Art. 16
In vigore dal 10 lug 1966
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa
consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli secondo comma e 14.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti
compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-16