ProtocolloCapo V

Art. 16

In vigore dal 10 lug 1966
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli secondo comma e 14. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi degli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-16

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