ProtocolloCapo V

Art. 15

In vigore dal 10 lug 1966
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-15

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