Protocollo›Capo V
Art. 12
In vigore dal 10 lug 1966
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro
cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:
a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro
compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei Trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
b) nè essi, nè i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono
sottoposti alle disposizioni che limitano la immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
d) godono del diritto di importare in franchigia la propria
mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal Governo del paese in cui il diritto è esercitato;
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria
autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal Governo del paese interessato.
Storico versioni
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